Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Roma del 27 ottobre 2004 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione di Parigi) ratificata dall'Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496.
      La Convenzione di Parigi ha introdotto un salto di qualità negli accordi di disarmo. Per la prima volta, infatti, è stata bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa, introducendo allo stesso tempo un efficace regime di controllo internazionale basato su un sistema di dichiarazioni e un accurato e intrusivo meccanismo di verifiche al fine di garantire una severa e integrale applicazione degli obblighi previsti.
      Il sistema di verifiche disposto consiste, tra l'altro, in «ispezioni di routine» e in «ispezioni su sfida». Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezione sono sensibilmente diverse. In particolare si rappresenta che il tempo di preavviso delle «ispezioni di routine» è di 48 - 72 ore, mentre quello delle «ispezioni su sfida» si riduce a 12 ore.
      Le «ispezioni su sfida», in base alla Convenzione di Parigi, sono condotte su iniziativa di uno Stato Parte, in presenza di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte. La richiesta dello Stato che prende l'iniziativa viene pertanto formalizzata nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC). Quest'ultima, tenuto conto del carattere eccezionale della richiesta, convoca, in sessione straordinaria e urgente, il Consiglio esecutivo, che può rigettare tale richiesta con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri. Qualora la richiesta di «ispezione su sfida» venga ritenuta fondata, l'OPAC invia gli ispettori, con un brevissimo preavviso, non inferiore comunque alle 12 ore, nello Stato Parte «sfidato».
      L'articolo I della Convenzione di Parigi impegna ciascuno Stato Parte a non possedere e a distruggere le armi chimiche in suo possesso o che sono «ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo» (paragrafo 2) e a smantellare ogni impianto di produzione di armi chimiche di cui sia in possesso o «ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo» (paragrafo 4).
      Pertanto ciascuno Stato Parte è responsabile di tutte le attività riguardanti l'attuazione della Convenzione di Parigi che hanno luogo sul suo territorio, indipendentemente dai soggetti che le espletano. È il caso delle attività condotte presso basi militari concesse a Paesi alleati nel territorio nazionale; per tale ragione si è ritenuto opportuno procedere alla firma di un accordo internazionale con il Governo degli Stati Uniti d'America per regolamentare la materia.
      L'Accordo si prefigge, pertanto, di regolare i rapporti bilaterali e i comportamenti delle due Parti nell'eventualità che uno Stato Parte terzo chieda all'OPAC di effettuare una «ispezione su sfida» a strutture militari appartenenti al Governo degli Stati Uniti d'America presenti in Italia. Sono riconducibili a tali situazioni,

 

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tra l'altro, le basi di Aviano, Sigonella, Camp Darby di Livorno, Bagnoli, La Maddalena e le navi della VI flotta, se in acque territoriali.
      L'Accordo per cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica intende:

          a) affermare la sovranità dello Stato sul territorio nazionale sul quale insiste «ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti e occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo» e «ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima» (articoli I e II);

          b) fornire le definizioni di «impianto, navi o aeromobili di bandiera» (articolo I);

          c) stabilire la responsabilità della conduzione dell'ispezione in capo allo Stato che riceve l' «ispezione su sfida» sul proprio territorio (articolo II);

          d) regolamentare le procedure tecniche di dettaglio (articoli III e seguenti) relative alla conduzione dell'ispezione, compresi il sistema di scambio della notifica ricevuta dall'OPAC e la corretta individuazione dello Stato Parte ispezionato (articolo IV);

          e) regolamentare la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ispezione che devono essere trasmesse all'OPAC per il rimborso (articoli V, lettera D, e VI, lettera D);

          f) regolamentare il rilascio di dichiarazioni (articolo VII) e la protezione delle informazioni (articolo VIII);

          g) disciplinare il coordinamento delle procedure di attuazione (articolo IX);

          h) disporre i termini per l'entrata in vigore e per la durata dell'Accordo (articolo XI).

      Non si redige la scheda relativa alla relazione tecnica in quanto il disegno di legge proposto per la ratifica dell'Accordo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      In base a quanto disposto dalla Convenzione di Parigi (articolo IX), qualora gli esiti dell'ispezione non confermino la fondatezza delle ragioni poste a base della richiesta di ispezione, lo Stato italiano ha facoltà di presentare all'OPAC richiesta di rimborso delle spese sostenute durante l'ispezione. Infine, nel caso in cui emergano responsabilità dirette degli Stati Uniti d'America, lo Stato italiano potrà richiedere a questi ultimi il rimborso delle spese sostenute.
      Non si redige la scheda relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai sensi di quanto previsto al numero 7 del punto I della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000.